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Sez. 3, Sentenza n. 12855 del 20/01/2009 Ud. (dep. 24/03/2009) Rv. 243503 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso con una prima sentenza di patteggiamento - Successiva condanna per fatti in continuazione - Mantenimento dell'originaria sospensione condizionale subordinatamente all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen. - Nullità per violazione dell'originario accordo - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243503-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Riconosciuta l'esistenza della continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza irrevocabile di patteggiamento a pena sospesa e quelli relativi ad una successiva sentenza di condanna, il giudice può subordinare all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. la sospensione condizionale della pena originariamente concessa senza che ciò determini una modifica dell'originario accordo intervenuto tra le parti, essendo questi obbligato a valutare nuovamente se il reo sia meritevole del mantenimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)