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Sez. 1, Sentenza n. 39217 del 12/02/2014 Ud. (dep. 24/09/2014) Rv. 260502 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Reati unificati dal vincolo della continuazione - Limiti edittali fissati dalla legge - Riferimento alla pena complessiva - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260502-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che nell'ipotesi di più episodi di reato continuato giudicati con sentenze successive, il beneficio non può essere limitato a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)