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Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 16/10/1967 (Rv. 329776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA - CAUSA INSCINDIBILE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE DELLA PA - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1967-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA - CAUSA INSCINDIBILE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE DELLA PA - SUPERFLUITA.*

Il ricorso per Cassazione contro la pubblica amministrazione, irregolarmente notificato presso l'Avvocatura distrettuale, anziche presso l'Avvocatura generale dello stato in Roma, non puo essere dichiarato inammissibile allorche si versi in una ipotesi di litisconsorzio ed il ricorso stesso sia stato ritualmente notificato agli altri litisconsorti tale situazione porta, invece, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la integrazione del contraddittorio mediante la rinnovazione della notifica del ricorso alla pubblica amministrazione presso l'Avvocatura generale in Roma. Tale rinnovazione e, pero superflua qualora l'amministrazione si sia gia costituita in giudizio. (Conf. 326574, 3233-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)