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Sez. 1, Sentenza n. 593 del 17/03/1967 (Rv. 326574 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA - CAUSA INSCINDIBILE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE DELLA PA - SUPERFLUITA - INSCINDIBILITA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1967-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326574-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA - CAUSA INSCINDIBILE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE DELLA PA - SUPERFLUITA - INSCINDIBILITA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

Il ricorso per Cassazione contro la pubblica amministrazione irregolarmente notificato presso l' Avvocatura distrettuale dello stato anziche presso l' Avvocatura generale in Roma non puo essere dichiarato inammissibile allorche si versi in una ipotesi di causa inscindibile ed il ricorso sia stato ritualmente notificato agli altri litisconsorti invero, tale situazione implica la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ., con la rinnovazione della notificazione presso l' Avvocatura generale in Roma, ma tale rinnovazione e superflua quando la detta amministrazione sia gia costituita in giudizio. Il regolamento della Competenza da sempre luogo ad una causa inscindibile dovendo la Competenza essere determinata in modo uniforme tra i vari soggetti del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)