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Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 03/02/2006 (Rv. 588808 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di Cassazione - Revocabilità - Errore di fatto - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588808-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronunzia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)