Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 03/02/2006 (Rv. 588808 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di Cassazione - Revocabilità - Errore di fatto - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Valutazione - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronunzia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)