Sez. 2, Sentenza n. 15660 del 20/10/2003 (Rv. 567531 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di cassazione - Cassazione con rinvio - Omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive - Libera riesaminabilità da parte del giudice di rinvio - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. avverso la sentenza con la quale la decisione di merito viene cassata con rinvio, ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)