Sez. L, Sentenza n. 314 del 13/01/1993 (Rv. 480243 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Esercizio del cosiddetto "ius variandi" nei confronti del dipendente riammesso - Legittimità - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
L'obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore "reintegrato" dal giudice non esclude che lo stesso datore possa, all'atto della riammissione del dipendente in servizio, esercitare, per quanto riguarda la sua assegnazione alla specifica sede di lavoro, il cosiddetto "ius variandi", ove sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)