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Sez. L, Sentenza n. 10284 del 01/12/1994 (Rv. 488966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Reimmissione del lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato - Contrarie ragioni tecnico produttive dell'impresa - Rilevanza - Effetti - Successivo provvedimento di trasferimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato, emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n.300, comporta la immissione del lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato, potendo l'eventuale, dimostrata sussistenza di ragioni tecnico produttive dell'impresa giustificare unicamente un successivo provvedimento di trasferimento del dipendente, ai sensi dell'art.2103 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)