Sez. 5, Sentenza n. 8746 del 04/04/2008 (Rv. 602502 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI | Successioni aperte dopo il 1° luglio 1986 e prima del 14 marzo 1988 - Beni immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendite - Valutazione automatica ex art. 26, comma quinto, del d.P.R. n. 637 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI
In tema di imposta di successione, e con riferimento alla determinazione della base imponibile, per le successioni aperte in data anteriore al 14 marzo 1988, il valore degli immobili non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita dev'essere determinato ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, non trovando applicazione il sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 26, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (aggiunto dall'art. 8, comma primo, della legge 17 dicembre 1986, n. 880), il quale è stato esteso ai predetti immobili dall'art. 12, comma primo, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, applicabile alle sole successioni aperte a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)