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Sez. 5, Sentenza n. 2533 del 22/02/2002 (Rv. 552423 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI | Successioni aperte anteriormente al I luglio 1986 - Applicazione dei criteri di valutazione automatica ex d.P.R. n. 131 del 1986 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552423-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI

In tema di imposta di successione, l'art. 11, primo comma, bis, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 consente l'applicazione, anche alle successioni aperte prima del 1 luglio 1986 e per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento di valore, dei criteri di valutazione automatica degli immobili iscritti in catasto, introdotti dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 11 bis com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)