Sez. L, Sentenza n. 9541 del 22/12/1987 (Rv. 456620 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LIQUIDAZIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LIQUIDAZIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Al fine della liquidazione dell'indennità di fine rapporto a favore dei dipendenti dell'e.N.E.L. dev'essere computata, in applicazione della norma inderogabile dell'art. 2121 cod. civ., anche l'indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento di attività in zone extraurbane, qualora alla stregua della valutazione del complesso dei patti di detta contrattazione, insindacabilmente affidata al giudice del merito, l'indennità medesima costituisca non un rimborso di spese, ma un elemento non occasionale e predeterminato o predeterminabile della retribuzione. (Conf 6684/86, mass n 448835; (Conf 1074/84, mass n 433231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)