Sez. 2, Sentenza n. 29776 del 29/12/2011 (Rv. 620819 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati - Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa - Riscossione - Diritto - Prescrizione - Decorrenza - Dalla ricezione degli atti da parte della amministrazione competente - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nel caso di emissione di assegni bancari senza provvista e senza autorizzazione del trattario), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)