Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 16/08/2006 (Rv. 592194 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Applicazione di sanzioni amministrative - Prescrizione - Decorrenza dalla ricezione degli atti da parte della competente autorità amministrativa - Necessità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.), che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha sostituito l'art. 1 della legge n. 386 del 1990), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, e nel caso di specie dell'art. 102 del d.lgs. n. 507 del 1999, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)