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Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 29/11/2005 Cc. (dep. 13/01/2006) Rv. 234064 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Questioni sul titolo esecutivo - Imputato latitante - Mancata adozione del provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza - Erronea dichiarazione di irreperibilità - Notificazione dell'estratto della sentenza al difensore di fiducia - Validità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234064-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In tema di titolo esecutivo, la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale é validamente effettuata al difensore di fiducia, qualora, in fase dibattimentale, nei confronti dell'imputato latitante sia stato erroneamente emesso il decreto di irreperibilità anziché il provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte osserva che le notifiche devono essere eseguite a mani del difensore sia in caso di irreperibilità che di latitanza e che in entrambi i casi l'imputato é rappresentato a tutti gli effetti dal difensore a norma degli artt. 159, comma secondo, e 165, comma terzo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)