Sez. L, Sentenza n. 1148 del 14/02/1983 (Rv. 425930 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - DI SCIENZA, O DI NOTIZIA E "DE RELATO" - FORMULA RELATIVA - REQUISITI - FORMULA IMPLICANTE LA NEGAZIONE DI UN FATTO NON RIFERIBILE AL GIURANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - DI SCIENZA, O DI NOTIZIA E "DE RELATO" - FORMULA RELATIVA - REQUISITI - FORMULA IMPLICANTE LA NEGAZIONE DI UN FATTO NON RIFERIBILE AL GIURANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché il giuramento a norma dell'art. 238 cod. proc. civ. deve essere prestato ripetendo le parole della formula, è necessario - qualora si tratti di giuramento de scientia - che la formula stessa sia redatta, a pena di inammissibilità in modo che, ripetendola, il giurante affermi o neghi non già un fatto bensì la conoscenza che egli ne abbia perché soltanto questa costituisce l'oggetto del giuramento. Pertanto, se la formula è redatta in modo che il giurante debba rispondere sulla verità di un fatto che a lui non appaia riferibile in quanto non proprio della sua attività, bensì riferibile ad attività altrui, il giuramento è inammissibile a norma dell'art. 2739 cod. civ. questo rigore è infatti giustificato dalle differenti conseguenze discendenti dalla distinzione fra giuramento de veritate e giuramento de scientia, dal momento che la dichiarazione del giurante di ignorare i fatti equivale a rifiuto nel giuramento de veritate ed a prestazione favorevole al giurante nel giuramento de scientia. (Conf 1033/80, mass n 404493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)