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Sez. 6, Sentenza n. 44765 del 15/09/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265095 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Assegni familiari percepiti dal genitore naturale non affidatario - Computo nell'importo periodicamente dovuto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265095-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, gli assegni familiari percepiti dal genitore naturale non affidatario per il mantenimento del figlio minore concorrono ad integrare l'importo da questi periodicamente dovuto, salvo che il giudice civile, in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento, abbia diversamente disposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli assegni familiari costituiscono una prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in ragione della presenza di figli minori e si distinguono, quindi, dalle eventuali elargizioni di carattere contingente ed occasionale a carico della pubblica assistenza che, per loro struttura, non fanno venir meno l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)