Sez. 6, Sentenza n. 46060 del 22/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260823 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Assegno per il mantenimento di figli minori - Minori assistiti economicamente da terzi - Configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato sebbene l'avente diritto, figlia minore dell'imputato, percepisse un contributo mensile dallo Stato quale compagna di un collaboratore di giustizia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)