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Sez. L - , Ordinanza n. 15540 del 01/06/2023 (Rv. 668182 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Rapporto di lavoro “part time” - Indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b), c.c.n.l. Regioni del 6 luglio 1995 - Riproporzionamento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668182-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, la regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa trova applicazione anche all'indennità di vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b, c.c.n.l. Regioni del 1995, poiché tale indennità non rientra né fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa.

Contr. Coll. 06/07/1995 art. 37 com. 1 lett. B, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 6, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 16, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)