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Sez. L - , Sentenza n. 19269 del 02/08/2017 (Rv. 645272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo parziale verticale - Artt. 23 e 59 c.c.n.l. Poste italiane - Metodo di computo della retribuzione – Difformità dal criterio utilizzato per la retribuzione dei lavoratori a tempo pieno - Illegittimità per violazione principio di non discriminazione – Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nel regime di cui al d. lgs. n. 61 del 2000, la retribuzione spettante al lavoratore “part-time” deve essere calcolata secondo il medesimo criterio utilizzato per il lavoratore “full-time”, pena la violazione del principio di non discriminazione. Ne consegue che, ove nel contratto collettivo la retribuzione oraria del lavoro a tempo pieno viene calcolata su un orario teorico mensile, per il lavoro a tempo parziale deve essere utilizzato il medesimo dato base e non il diverso criterio del cd. peso effettivo orario, al fine di comparare in modo omogeneo i dati rilevanti alla determinazione della retribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)