Sez. 2, Sentenza n. 3323 del 07/03/2001 (Rv. 544515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Azione di annullamento del testamento ex art. 591 cod. civ. - Appello - Litisconsorzio necessario processuale fra erede e legatario convenuti in primo grado - Sussistenza - Fattispecie - Legato di usufrutto - Morte del legatario nel corso del giudizio di primo grado - Eredi - Partecipazione al giudizio d'appello - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In tema d'impugnazione del testamento per incapacità d'intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualità quantomeno di litisconsorte necessario processuale, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario. Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L'eventuale annullamento del testamento porrebbe nel nulla, con efficacia retroattiva, gli effetti prodotti dal legato prima della morte del legatario e le conseguenze del godimento di fatto esercitato dall'usufruttuario sarebbero destinate a ripercuotersi sui suoi eredi (è sufficiente fare riferimento all'obbligo di restituzione dei frutti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)