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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 302 del 1987

Decisione
decisa il 1987-05-22, depositata il 1987-09-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:302
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3647

  • Provincia di bolzano
  • Autorizzazione con decreto ministeriale alla produzione di energia elettrica
  • Non interferenza con le funzioni amministrative della provincia in materia di utilizzazione di acque pubbliche non relative a grandi derivazioni (art. 9, n. 9 st. T.A.A.)
  • Spettanza allo stato della competenza contestata.
Leggi la massima
Anteriormente all'entrata in vigore della l. 29 maggio 1982, n. 308, l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica competeva al Ministro dell'Industria, che consentiva attraverso detto provvedimento una deroga alla disciplina introdotta con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in virtù della quale l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all' ENEL ovvero a determinati rapporti. L'autorizzazione, non interferisce in alcun modo sulle attribuzioni statutarie delle provincie autonome del Trentino Alto Adige in materia di acque pubbliche dalle quali l'attività produttiva dei privati ne resta comunque condizionata. (Spettanza allo Stato e per esso al Ministro dell'Industria della competenza a concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica). - v. S. n. 182/1987.

Norme impugnate

  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1976

Parametri

  • art. 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Bolzano, notificato il 3 gennaio 1978, depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1978 ed iscritto al n. 1 del registro 1978, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato in data 23 dicembre 1976, con il quale è stata autorizzata la Ditta Willi Reinstadler a costruire una centralina idroelettrica in località Solda di Fuori, nel comune di Stelvio; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso del 3 gennaio 1978 il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con lo Stato in quanto il Ministro dell'Industria, con decreto 23 dicembre 1976, ha autorizzato il sig. Willi Reinstadler a costruire una piccola centralina idroelettrica destinata esclusivamente all'approvvigionamento di un albergo di proprietà di questi. Assume la provincia che la competenza amministrativa in tema di utilizzazione di acque pubbliche sarebbe ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed infatti nessun rilievo era stato sollevato dallo Stato all'atto del conferimento della competenza in materia di impianti idroelettrici ad apposito ufficio provinciale operato con l.prov.aut. di Bolzano del 4 settembre 1976, n. 40. Il ricorso conclude chiedendo la declaratoria della competenza della provincia autonoma in materia di autorizzazione alla costruzione di centrali idroelettriche non relative a grandi derivazioni, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto.
punto 2
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'Industria alla provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in ogni caso successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.

Considerato in diritto

punto 1
La provincia autonoma di Bolzano lamenta la lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa in materia di centrali idroelettriche - non relative a grandi derivazioni - ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto regionale (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Sostiene infatti la ricorrente provincia che il decreto del Ministro dell'Industria datato 23 dicembre 1976 avrebbe invaso il suddetto ambito di attribuzioni, avendo autorizzato il signor Willi Reinstadler a costruire una piccola centralina idroelettrica. L'Avvocatura dello Stato esclude che dallo statuto e dalle relative norme di attuazione derivino poteri ulteriori rispetto alla facoltà di emanare norme legislative in tema di utilizzazione di opere pubbliche.
punto 2
La questione è infondata. La l. 29 maggio 1982, n. 308 ("norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi"), art. 4, ha consentito la produzione di energia elettrica per piccole potenze attraverso l'uso di fonti rinnovabili, imponendo agli interessati soltanto l'onere di una comunicazione diretta, tra gli altri destinatari, anche al Ministro dell'industria. Viceversa, anteriormente, e quindi all'epoca in cui è sorto il conflitto de quo, al Ministro da ultimo citato competeva l'autorizzazione alla produzione dell'energia elettrica. Ma tale provvedimento non interferiva in alcun modo con le attribuzioni statutarie delle province autonome del Trentino-Alto Adige in materia di utilizzazione di acque pubbliche, dalle quali la attività produttiva del privato restava comunque condizionata. La costruzione di un impianto a fini produttivi, tuttavia, prima ancora di essere assoggettata a quanto stabilito dalla normativa locale, veniva a rappresentare un'eccezione al generale regime sancito dalla disciplina dell'industria elettrica fissata dalla l. 6 dicembre 1962, n. 1643 e dalla successiva normativa - sulla quale questa Corte ha avuto recentemente occasione di soffermarsi con la sentenza n. 182/1987 - secondo cui l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all'ENEL ovvero a ben determinati soggetti. Il Ministro dell'industria, attraverso l'autorizzazione in argomento, consentiva perciò una deroga a tale disciplina, individuando i limiti e le condizioni entro le quali avrebbe potuto esplicarsi l'iniziativa del singolo, senza alcun pregiudizio della potestà legislativa provinciale concernente l'ulteriore profilo idroelettrico. Alla provincia autonoma restava il compito di disciplinare l'attività dei produttori, esercitando le proprie funzioni amministrative sul diverso piano dell'utilizzazione - a molteplici fini - delle acque pubbliche, come appunto avvenne attraverso le competenze e gli organi di cui alla l. prov. Bolzano 4 settembre 1976, n. 40.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta al Ministro dell'industria di concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica di cui al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Relatore: FERRARI Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987. Il cancelliere: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze