Sez. 3, Sentenza n. 22944 del 12/11/2010 (Rv. 614871 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Porzione di terreno incluso in una comunione - Alienazione di una porzione - Diritto di prelazione e di riscatto dell'affittuario - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
L'affittuario di fondo agricolo può esercitare il diritto di prelazione e quello di riscatto anche nel caso in cui il terreno oggetto del rapporto agrario faccia parte di un terreno più esteso, appartenente a più proprietari "pro indiviso", e di cui un condòmino ceda la sua quota di proprietà a terzi, perché anche in tale situazione si realizza lo scopo voluto dal legislatore, di favorire l'accesso del coltivatore diretto alla proprietà del fondo rustico, sia pure "pro quota", a nulla rilevando che nell'eventuale divisione potrebbe non essere attribuita al medesimo proprio la porzione di fondo in precedenza da lui coltivata.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)