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Sez. 3, Sentenza n. 2686 del 30/03/1988 (Rv. 458379 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON FONDI OFFERTI IN VENDITA - ESTENSIONE EX ART. 7 LEGGE N. 817 DEL 1971 - AMBITO DI OPERATIVITÀ - ALIENAZIONE DI QUOTA DI FONDO APPARTENENTE A PIÙ PERSONE IN PROPRIETÀ INDIVISA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458379-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON FONDI OFFERTI IN VENDITA - ESTENSIONE EX ART. 7 LEGGE N. 817 DEL 1971 - AMBITO DI OPERATIVITÀ - ALIENAZIONE DI QUOTA DI FONDO APPARTENENTE A PIÙ PERSONE IN PROPRIETÀ INDIVISA - INCLUSIONE.*

L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, che accorda il diritto di prelazione (e riscatto) al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo messo in vendita, trova applicazione anche nel caso di alienazione di una quota indivisa di tale fondo, tenuto conto che la norma medesima estende al confinante lo stesso diritto riconosciuto all'affittuario coltivatore diretto del fondo in vendita dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (diritto sussistente pure per il trasferimento di quota), e che inoltre la finalità perseguita, quella cioè della realizzazione di aziende agrarie più efficienti, resta assicurata anche da accorpamenti limitati all'acquisizione della comproprietà su detti terreni. (V 1435/83, mass n 426263; (V 6070/81, mass n 416859).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)