Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 20/05/2015 Ud. (dep. 22/06/2015) Rv. 264110 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CASA DI PROSTITUZIONE - ESERCIZIO | Aggravante del fatto commesso in danno di più persone - Necessità della simultaneità della prostituzione di più persone - Esclusione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CASA DI PROSTITUZIONE - ESERCIZIO
L'aggravante prevista dall'art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (fatto commesso in danno di più persone) è applicabile a tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 3 della legge indicata e prescinde dall'elemento cronologico della simultaneità della prostituzione di più donne, essendo sufficiente che la attività sia esplicata o contestualmente nei confronti di due o più prostitute, ovvero in successione temporale nei riguardi di una o dell'altra.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)