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Sez. 3, Sentenza n. 2337 del 25/02/1992 (Rv. 475940 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Parziale | Area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli - Diritto del proprietario di unità abitativa all'uso dell'area - Locazione dell'unità abitativa - Trasferimento al conduttore del diritto di uso dell'area - Esclusione del trasferimento nel contratto di locazione - Nullità parziale del contratto.
Stato
decisa il 1992-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475940-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Parziale

Il diritto del proprietario di unità abitativa all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli, secondo la disciplina di cui agli artt. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere necessariamente trasferito, in caso di locazione, al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile a fini abitativi, con la conseguenza che il contratto di locazione, il quale escluda tale trasferimento, è affetto da nullità parziale, determinandosi "ope legis" il trasferimento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1571, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)