Sez. 3, Sentenza n. 16172 del 21/07/2007 (Rv. 599160 - 01)
BENI - PERTINENZE - REGIME - ACCESSORIETÀ E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE) | Costruzioni ed aree di loro pertinenza - Riserva di spazi per parcheggi degli autoveicoli - Disciplina di cui all'art. 41 sexies legge 17 agosto 1942 n. 765 così come modificato dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 e di cui all'art. 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Appartamenti dell'edificio e spazi per parcheggio - Rapporto di pertinenza - Locazione con contratti separati dell'appartamento e del box al medesimo conduttore - Effetti - Assoggettamento della cosa accessoria (box) al regime locativo della cosa principale (appartamento) - Configurabilità.
BENI - PERTINENZE - REGIME - ACCESSORIETÀ E SEPARAZIONI (ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE)
L'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non ha apportato sostanziali innovazioni al regime di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (ovvero di cui all'art. 41 sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150) che, pertanto, é applicabile alle costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967. La normativa richiamata pone un vincolo pubblicistico di destinazione di uso che non può essere spezzato da atti di autonomia privata, e che incide, per la sua natura cogente e inderogabile, anche nei rapporti intersoggettivi di diritto privato, tra cui quelli di locazione, sicché ne consegue, in caso di locazione, con separati contratti, dell'appartamento e del box al medesimo conduttore (come nella specie), l'assoggettamento, ai sensi dell'art. 818 cod. civ., della cosa accessoria (il box) al regime locativo della cosa principale (l'appartamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)