Sez. 3, Sentenza n. 4314 del 16/12/1974 (Rv. 373003 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il secondo comma dell'art 2721 cod civ affida al giudice del merito il potere di derogare al limite di valore posto dal primo comma per l'ammissione della prova per testimoni del contratto 'tenuto conto della qualita delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanzĂ . La valutazione delle circostanze che legittimano tale deroga, costituendo un apprezzamento di fatto rientrante nella discrezionalita esclusiva del detto giudice, e incensurabile in Sede di legittimita, qualora ne sia stata data congrua motivazione. (V 962'73, mass n 363344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)