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Sez. 2, Sentenza n. 5746 del 30/10/1981 (Rv. 416449 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE TALI LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1981-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416449-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE TALI LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'ammissione della prova testimoniale oltre il limite di valore stabilito dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sulla attribuzione ad alcuna di esse di efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre, con una valutazione insindacabile in Sede di legittimità. (V 5780/79, mass n 402418; (V 4600/76, mass n 383353; (V 4314/74, mass n 373003).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)