Sez. 6, Sentenza n. 35290 del 19/07/2018 Cc. (dep. 24/07/2018) Rv. 273780 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Sentenza di rifiuto della consegna per mancanza di documentazione richiesta - Sopravvenuta irrevocabilità - Applicabilità del prinicipio del ne bis in idem - Sussistenza - Successiva invio della documentazione dallo Stato richiesto - Irrilevanza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, il principio del ne bis in idem trova applicazione con riguardo alla sentenza irrevocabile con la quale è stata rifiutata la consegna, per effetto del mancato invio da parte dello Stato richiedente della documentazione integrativa richiesta, pertanto la Corte d'appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, pronunciarsi nuovamente sulla medesima richiesta, modificando la precedente decisione di rifiuto. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo nel caso in cui il rifiuto sia motivato dal serio pericolo di sottoposizione a trattamenti non consentiti, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, la sentenza deve considerarsi adottata "allo stato degli atti" ed è, quindi, suscettibile di una nuova valutazione ove l'impedimento alla consegna venga rimosso).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)