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Sez. 6, Sentenza n. 23277 del 01/06/2016 Cc. (dep. 03/06/2016) Rv. 267296 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo lett. h), l. n. 69 del 2005 - "Serio pericolo" che la persona sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti - Accertamenti da compiere - Indicazione.
Stato
decisa il 2016-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267296-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicchè a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione alla situazione delle carceri della Romania, ha chiarito che, in conformità dei principi di mutuo riconoscimento, se dalle informazioni non venga escluso il rischio concreto di trattamento degradante, l'autorità giudiziaria deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un termine ragionevole, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)