Sez. U, Sentenza n. 6775 del 15/11/1983 (Rv. 431477 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - RISCOSSIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO INSTAURATO SECONDO LA DISCIPLINA DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - IMPROPONIBILITÀ - SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DI DETTO PROCEDIMENTO - POTERE RELATIVO - SPETTANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - RISCOSSIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO INSTAURATO SECONDO LA DISCIPLINA DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - IMPROPONIBILITÀ - SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DI DETTO PROCEDIMENTO - POTERE RELATIVO - SPETTANZA.*
Nel corso del procedimento per la riscossione dei contributi agricoli unificati, instaurato secondo la disciplina della riscossione delle imposte sul reddito di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non sono proponibili opposizioni davanti al giudice ordinario, secondo la previsione degli artt. 615-618 cod. proc. civ., ed il medesimo giudice ordinario difetta anche del potere di sospendere in via cautelare detto procedimento, il quale spetta esclusivamente all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 39 primo comma del citato decreto, avverso le cui decisioni le posizioni soggettive del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità. (V 1471/80, mass n 405027).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)