Sez. 1, Sentenza n. 18729 del 06/09/2007 (Rv. 599108 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Fallimento del contravventore - Credito dell'ente impositore - Ordinanza - Ingiunzione - Inefficacia - Insinuazione al passivo fallimentare - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo fallimentare e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell'art.18 della legge n.689/81, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo (nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza del giudice fallimentare ad accertare l'esistenza e l'entità del credito dello Stato per la restituzione di aiuti comunitari che si assumano indebitamente erogati e per la conseguente sanzione amministrativa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)