Sez. F - , Sentenza n. 23951 del 18/08/2020 Cc. (dep. 20/08/2020) Rv. 279541 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Arresto ad opera della polizia giudiziaria - Procedura di convalida - Audizione dell'arrestato - Successivo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge sopra menzionata, cosicché, in caso di impedimento dell'arrestato a comparire e di sospensione dell'audizione ex art. 294, comma 2, cod. proc. pen., non occorre rifissare l'interrogatorio una volta cessato l'impedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)