Sez. 5, Sentenza n. 18527 del 10/08/2010 (Rv. 615264 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Processo tributario - Regime delle notificazioni - Notifica del ricorso in appello a cura dell'Amministrazione finanziaria - Trasferimento del contribuente all'estero - Omessa notificazione di residenza od elezione di domicilio - Conseguenze - Notifica dell'atto d'appello ex art. 32 bis d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario la notifica del ricorso in appello ad opera dell'Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, da effettuarsi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, (che riproduce l'art. 32 bis del d.P.R. n. 636 del 1972) quando non possa essere eseguita presso il luogo indicato dal contribuente come propria residenza o domicilio, a seguito del suo trasferimento per ignota destinazione, va effettuata, non con le modalità di cui agli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., ma presso la segreteria della Commissione tributaria dovendo intendersi equiparata alla disciplina relativa al trasferimento della parte per ignota destinazione quella riguardante il contribuente che, per avere trasferito la residenza all'estero, abbia fatto venir meno l'originaria indicazione di residenza nel territorio dello Stato e non abbia provveduto ad eleggervi domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)