Sez. 1, Sentenza n. 10300 del 08/09/1992 (Rv. 478670 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere | Trasferimento del contribuente per ignota destinazione - Comunicazione della data per la decisione del ricorso - Effettuazione presso la segreteria della Commissione Tributaria ex art. 32 bis del d.P.R. n. 636 del 1972 introdotto dall'art. 20 del d.P.R. n. 739 del 1981 - Contrasto di detta disciplina con l'art. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere
In materia di contenzioso tributario la comunicazione della data per la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 27, comma terzo, d.P.R. n. 636 del 1972, quando non possa essere eseguita presso il luogo indicato dal contribuente come propria residenza o domicilio, a seguito del suo trasferimento per ignota destinazione, va effettuata, non con le modalità di cui agli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., ma presso la segreteria della Commissione tributaria in applicazione dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 636, del 1972, introdotto dall'art. 20 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, intendendosi equiparata, in virtù della disposizione dell'ultima parte di detto art. 32 bis, alla disciplina relativa al trasferimento della parte per ignota destinazione quella riguardante il contribuente che, per avere trasferito la residenza all'estero, abbia fatto venir meno l'originaria indicazione di residenza nel territorio dello Stato e non abbia provveduto ad eleggervi domicilio. Tale disciplina non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto la norma dell'art. 32 bis riguarda notificazioni e comunicazioni che avvengono nell'ambito del processo tributario e non si discosta, nella sostanza, della disciplina che in analoghe situazioni detta il codice di rito nell'ambito del processo civile; né con l'art. 24 Cost., per non essere configurabili violazioni del diritto di difesa, essendo prevedibile, dalla parte che vi da causa, la notifica nei modi previsti dall'art. 32 bis e potendo la stessa parte, con l'uso di normale diligenza, far discendere dalla comunicazione fatta in segreteria l'effetto informativo a cui è destinata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)