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Sez. 2, Sentenza n. 2022 del 19/02/1993 (Rv. 480994 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento | Contratti con prestazioni corrispettive - Fondatezza della domanda di risoluzione - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Deduzione dell'inadempimento della parte attrice - Esame da parte del giudice - Mancanza di eccezione formale ex art. 1460 cod. civ. - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480994-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive (nella specie, preliminare di vendita), il giudice di merito, nel valutare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione "ex" art. 1460 cod. civ., delle difese con cui il convenuto opponga a sua volta l'inadempienza della parte attrice, posto che la gravità dell'inadempimento, che ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. legittima la risoluzione, deve essere accertata sulla base di un criterio relativo, nel quadro complessivo del rapporto e dei reciproci interessi dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)