Sez. L, Sentenza n. 7580 del 10/07/1993 (Rv. 483084 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Disciplina in vigore nella gestione di accentramento della posizione assicurativa - Art. 7, primo comma, legge n. 29 del 1979 - Esclusione dell'operatività di tale disciplina - Parte di quest'ultima relativa alla subordinazione del diritto alla pensione ad un periodo di iscrizione e di effettiva contribuzione alla gestione - Estensione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
L'art. 7, primo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 29 (secondo cui "le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa"), esclude l'operatività (nella prima delle due ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2 della stessa legge) della disciplina in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa anche nella parte in cui tale disciplina (nella specie, art. 13 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino) subordini il diritto alla pensione ad un determinato periodo di iscrizione e di effettiva contribuzione alla gestione stessa, tenuto conto, in particolare, del principio della mobilità, nell'ottica della tutela del lavoro in tutte le sue forme, che costituisce la "ratio" della legge predetta e che è a base anche della legge n. 45 del 1990 (relativa agli esercenti le libere professioni).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)