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Sez. L, Sentenza n. 2421 del 02/03/1995 (Rv. 490878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Iscrizione di un dipendente della Cassa di risparmio di Torino al relativo Fondo pensioni - Ricongiunzione presso tale gestione di contributi versati presso altre gestioni assicurative - Utilizzabilità dei relativi periodi contributivi ai fini dell'ipotesi di diritto a pensioni dirette ex art. 13 n. 4 dello statuto in caso di dimissioni a qualunque età dopo almeno venti anni di iscrizione e di effettiva contribuzione - Fondamento.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nel caso in cui un dipendente della Cassa di risparmio di Torino, iscritto al relativo Fondo pensioni, abbia ricongiunto presso tale gestione previdenziale contributi versati presso altre gestioni assicurative (nelle specie presso l'Inps e la Cepdel), avvalendosi di facoltà prevista dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, non può ritenersi che i relativi periodi contributivi non siano utili ai fini dell'ipotesi di diritto a pensione diretta prevista, dall'art. 13 n. 4 del citato statuto, in caso di dimissioni "a qualunque età dopo almeno 20 anni di iscrizione al fondo e di effettiva contribuzione", benché l'art. 7 della legge n. 29/1979, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione, rinvii alee norme vigenti per la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa. In senso contrario rileva, infatti, sia l'unificazione e la parificazione dei periodi assicurativi ammessi alla ricongiunzione previste dall'art.2 della legge n. 29/1979, sia la circostanza che nella disposizione di cui al cit. art. 13 n. 4 il requisito della durata minima di iscrizione e di contribuzione al Fondo è priva ai fini in esame di elementi minimi per le pensioni di vecchiaia e anzianità (la S.C. non esclude peraltro in via d'ipotesi - la questione non formando oggetto del ricorso - che il requisito dell'"effettiva contribuzione" possa comportare l'inidoneità dei contributi figurativi e volontari, anche nel caso in cui gli stessi abbiano formato oggetto di ricongiunzione).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)