Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014 (Rv. 630200 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Competenza ex art. 20 cod. proc. civ. - Criterio di individuazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione - Riferimento al luogo di adempimento della prestazione originaria - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)