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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014 (Rv. 630200 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Competenza ex art. 20 cod. proc. civ. - Criterio di individuazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione - Riferimento al luogo di adempimento della prestazione originaria - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630200-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)