Sez. 3, Ordinanza n. 21910 del 29/08/2008 (Rv. 604738 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da inadempimento - Luogo di insorgenza dell'obbligazione - Individuazione - Criteri - Luogo di produzione del danno - Esclusione - Luogo ove doveva essere adempiuta l'obbligazione - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
In tema di competenza "ratione loci" a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa data in comodato, da spedirsi al domicilio del comodante, competente per territorio ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. è il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)