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Sez. 6, Sentenza n. 11184 del 08/03/2012 Cc. (dep. 22/03/2012) Rv. 252328 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Appartenenza del bene attribuito fittiziamente a terzi - Necessità - Prova dell'appartenenza - Onere - A carico del pubblico ministero.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252328-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il delitto di trasferimento fraudolento di valore (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992) richiede che il bene, la cui disponibilità si attribuisce fittiziamente a terzi, appartenga al soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrabbando ovvero agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. (Nella fattispecie è stato altresì affermato che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)