Sez. 1, Sentenza n. 30165 del 26/04/2007 Cc. (dep. 24/07/2007) Rv. 237595 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Individuazione del reato - Caratteri.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. (Ha specificato la Corte che se, da un lato, i termini titolarità e disponibilità impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, impongono altresì di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene)
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)