Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016 (Rv. 639794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Sciopero dei magistrati o degli avvocati - Impedimento allo svolgimento dell'udienza - Conseguenze - Rinvio d'ufficio - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE
Lo sciopero dei magistrati o degli avvocati determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale, pertanto, pur quando non sia stata verbalizzata la presenza o meno delle parti, dev'essere differita, quale rinvio d'ufficio, sicchè all'udienza successive la parte comparsa non può invocare la cancellazione della causa dal ruolo che presuppone, invece, la diserzione di un'udienza regolarmente tenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)