Sez. 2, Sentenza n. 11293 del 16/11/1993 (Rv. 484352 - 01)
Procedimento civile - Udienza - In genere | Sciopero degli avvocati - Mancato svolgimento dell'udienza - Differimento della stessa ex art. 113 disp. att. cod. proc. civ. - Comunicazione alle parti - Necessità - Esclusione - Udienza regolarmente tenuta - Rinvii ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ. Comunicazione alle parti - Necessità -
Procedimento civile - Udienza - In genere
A causa dello sciopero degli avvocati si determina un impedimento allo svolgimento dell'udienza, la quale deve differirsi secondo il calendario predisposto all'inizio dell'anno giudiziario, ai sensi dell'art. 113 disp. att. cod. proc. civ., senza alcuna comunicazione alle parti (comunicazione prescritta nel diverso caso della diserzione dell'udienza regolarmente tenuta, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)