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Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011 (Rv. 617366 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale - Opposizione - Competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617366-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione penale della stessa Corte).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)