Sez. 1, Sentenza n. 11855 del 03/07/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146624 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DEPOSITO - DEGLI ATTI - NOTIFICA DELL'AVVISO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI ISTRUTTORI AL DIFENSORE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DEPOSITO - DEGLI ATTI - NOTIFICA DELL'AVVISO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI ISTRUTTORI AL DIFENSORE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza dell'art 304 quater cod proc pen, in ordine alla notifica al difensore dell'avviso di deposito degli Atti istruttori, non produce una nullita assoluta, ma soltanto relativa, la quale resta sanata, ove non venga dedotta nel termine di cui all'art 377 cod proc pen nel caso di istruzione formale ed in quello di cui all'art 401 cod proc pen nel caso di istruzione sommaria. Infatti, la detta inosservanza non comporta un radicale e definitivo pregiudizio del diritto di difesa, ma semplicemente un ritardo nella conoscenza di determinati Atti istruttori, la quale viene procrastinata alla notifica degli avvisi di cui agli artt 372 e 410 cod proc pen, senza alcun oggettivo nocumento per la difesa, cui e consentito evitare la sanatoria mediante la tempestiva deduzione della nullita. (fattispecie in cui, emesso mandato di cattura per il reato di omicidio volontario dopo il conferimento dell'incarico peritale necroscopico e prima del deposito della relativa relazione, non vi era stata la nomina di un difensore di ufficio all'imputato, con conseguente omessa notifica a questi dell'avviso di deposito della perizia).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)