Sez. 1, Sentenza n. 4226 del 06/03/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169016 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DISTINZIONE TRA QUANTITATIVO DESTINATO ALLO SPACCIO ED ALL'USO PERSONALE - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DISTINZIONE TRA QUANTITATIVO DESTINATO ALLO SPACCIO ED ALL'USO PERSONALE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della sussistenza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti è irrilevante che essa sia in parte finalizzata allo spaccio ed in parte destinata ad uso personale. Per stabilire se la quantità sia modica non è consentito procedere alla menzionata ripartizione, ma occorre avere riguardo all'intero quantitativo detenuto.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)