Sez. 6, Sentenza n. 11660 del 13/10/1987 Ud. (dep. 16/11/1987) Rv. 177055 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - DISTINZIONE TRA QUANTITATIVO DESTINATO ALLO SPACCIO ED ALL'USO PERSONALE - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - DISTINZIONE TRA QUANTITATIVO DESTINATO ALLO SPACCIO ED ALL'USO PERSONALE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della valutazione della modica quantità della sostanza stupefacente detenuta, è irrilevante la distinzione fra parte che si assume destinata all'uso personale proprio e parte destinata allo spaccio, dovendo considerarsi la detenzione con riferimento all'intero quantitativo di droga. (Conf mass n 171974; (Conf mass n 169016).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)