Sez. 5 - , Sentenza n. 1281 del 22/01/2020 (Rv. 656740 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE | Responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo - Recesso del socio in epoca antecedente alla notifica alla società dell’avviso di accertamento - Obbligo dell’amministrazione finanziaria di notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto, di indicare nella cartella di pagamento a lui notificata gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291 com. 1, Cod. Civ. art. 2290 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)