Sez. 5 - , Ordinanza n. 13113 del 25/05/2018 (Rv. 648666 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE | Cartella di pagamento nei confronti di soci illimitatamente responsabili di società di persone - Omessa previa notifica dell'avviso di accertamento - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)